Art. 17 — Fondi amministrati dal Ministero della marina mercantile
Le entrate afferenti ai depositi per le controversie della gente di mare di cui all'articolo 350 del codice della navigazione, alla vendita di oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in mare di cui all'articolo 195 del codice della navigazione, ai depositi cauzionali per danni causati da navi ad impianti ed opere portuali di cui all'articolo 75 del codice della navigazione, ai recuperi e alla vendita di oggetti ritrovati di cui agli articoli 508 e 511 del codice della navigazione, al collocamento della gente di mare di cui al regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1031, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, al movimento ufficiali di cui alla legge 16 dicembre 1928, n.3042, ai depositi di terzi per spese relative ad inchieste formali sulle cause e responsabilita' dei sinistri di cui all'articolo 583 del codice della navigazione, nonche' ai depositi di terzi per le spese di istruttoria delle concessioni demaniali, di cui agli articoli 11, 17 e 51 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono versate ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, a capitoli di spesa da istituire nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile. Al personale civile assunto con contratto di diritto privato presso gli uffici di collocamento della gente di mare e movimento ufficiali di Genova e Napoli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Le entrate afferenti alla sezione di garanzia per il credito peschereccio di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 28 agosto 1989, n. 302, sono versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo di spesa da istituire nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile. Tutte le disponibilita' comunque esistenti sui conti correnti postali o bancari devono essere versate sui capitoli di cui ai commi 1 e 3. I beni mobili degli uffici di collocamento della gente di mare e movimento ufficiali sono acquisiti al patrimonio dello Stato.
Testo vigente dal 31 dicembre 1993
