Art. 8 — Fondi amministrati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Le disponibilita' esistenti sui Fondi di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ed all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sulla contabilita' speciale di cui al quarto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, nonche' le somme non ancora utilizzate di cui al terzo comma dell'articolo 16 della citata legge n. 675 del 1977, come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91, e quelle di cui al terzo periodo del comma 4 dell'articolo 11 del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, nonche' le somme di cui al primo comma dell'articolo 7 della legge 15 giugno 1984, n. 246, affluiscono ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Sui capitoli di spesa di cui al comma 1 sono iscritte le autorizzazioni che prevedono conferimenti a favore dei Fondi di cui al medesimo comma 1. Su di essi e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi gravano gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi che, sulla base della legislazione vigente, sono posti a carico dei Fondi e della contabilita' speciale di cui allo stesso comma 1. Le obbligazioni assunte negli esercizi pregressi costituiscono impegno a carico degli stanziamenti dei pertinenti capitoli dell'esercizio in corso. Il controllo della Corte dei conti sugli atti di cui al comma 2 e' esercitato in via successiva.
Testo vigente dal 31 dicembre 1993
