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Le bevande analcoliche vendute con denominazioni di fantasia, il cui gusto ed aroma fondamentale deriva dal loro contenuto di essenze di agrumi, o di paste aromatizzanti di agrumi, non possono essere colorate se non contengono anche succo di agrumi in misura non inferiore al 12 per cento.

Testo in vigore dal 27 aprile 1961 al 11 novembre 2012

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urn:nir:stato:legge:1961-04-03;286~art1 · fonte del testo