((Chiunque detiene per vendere, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio bevande, aventi composizione o requisiti diversi da quelli previsti dalla presente legge, con denominazioni, segni, scritte o illustrazioni tali da indurre a ritenere che si tratti di acqueviti, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a lire un milione. La stessa pena si applica anche quando per tali bevande le denominazioni stesse siano accompagnate da termini rettificati come "tipo", "uso", "gusto" o simili e anche quando le denominazioni, segni, figure, iscrizioni o illustrazioni suddette siano apposte soltanto sulle confezioni esterne, sugli imballaggi o sulle carte di commercio. La pena di cui al primo comma si applica altresi' a chiunque detiene per vendere, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio un'acquavite con denominazioni, scritte o illustrazioni che facciano ritenere il prodotto come un'acquavite diversa)).

Testo vigente dal 8 giugno 1977

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 giugno 1977

Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 1952 al 8 giugno 1977. 9 parole tolte, 48 parole aggiunte.

Chiunque detiene per vendere, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio bevande, aventi tolto: composizioni aggiunto: composizione o requisiti diversi tolto: di aggiunto: da quelli previsti dalla presente legge, con denominazioni, segni, scritte o illustrazioni tali da … punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire tolto: ventimila a lire centomila aggiunto: duecentomila a lire un milione. La stessa pena si applica anche quando per tali bevande le denominazioni stesse siano accompagnate da termini tolto: rettificativi aggiunto: rettificati come "tipo", "uso", "gusto"tolto: , o simili, aggiunto: o simili e anche quando le denominazioni, segni, figure, iscrizioni o illustrazionitolto: , suddette siano apposte soltanto sulle confezioni esterne, sugli imballaggi o sulle carte di commercioaggiunto: . La pena di cui al primo comma si applica altresi' a chiunque detiene per vendere, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio un'acquavite con denominazioni, scritte o illustrazioni che facciano ritenere il prodotto come un'acquavite diversa.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-12-07;1559~art19 · fonte del testo