Art. 17 — Agevolazioni postali
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Ciascun candidato in un collegio uninominale e ciascuna lista di candidati in una circoscrizione per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno diritto ad usufruire di una tariffa postale agevolata di lire 70, per plico di peso non superiore a grammi 70, per l'invio di materiale elettorale per un numero massimo di copie pari al totale degli elettori iscritti nel collegio per i singoli candidati, e pari al totale degli elettori iscritti nella circoscrizione per le liste di candidati. Tale tariffa puo' essere utilizzata unicamente nei trenta giorni precedenti la data di svolgimento delle elezioni e da' diritto ad ottenere dall'amministrazione postale l'inoltro dei plichi ai destinatari con procedure e tempi uguali a quelli in vigore per la distribuzione dei periodici settimanali.8
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 dicembre 1998, n. 448
8con decorrenza dal 1 gennaio 2000
La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che con decorrenza dal 1 gennaio 2000 le agevolazioni tariffarie per le spedizioni postali di cui al presente articolo, sono soppresse.
Testo in vigore dal 1 gennaio 1999 al 24 aprile 2014
