Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
- Art. 1 — Accesso ai mezzi di informazione
- Art. 2 — Propaganda elettorale a mezzo stampa e radiotelevisiva
- Art. 3 — Altre forme di propaganda
- Art. 4 — Comunicazioni agli elettori
- Art. 5 — Divieto di propaganda istituzionale
- Art. 6 — Divieto di sondaggi
- Art. 7 — Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati
- Art. 8 — Obblighi di comunicazione
- Art. 9 — Contributo per le spese elettorali
- Art. 9-bis — (Contributo alle spese elettorali in occasione di elezioni suppletive)
- Art. 10 — Limiti alle spese elettorali dei partiti o movimenti
- Art. 11 — Tipologia delle spese elettorali
- Art. 12 — Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati
- Art. 13 — Collegio regionale di garanzia elettorale
- Art. 14 — Pubblicità e controllo delle spese elettorali dei candidati
- Art. 15 — Sanzioni
- Art. 16 — Norme finanziarie - Contributo per le elezioni europee
- Art. 17 — Agevolazioni postali
- Art. 18 — Agevolazioni fiscali
- Art. 19 — Interventi dei comuni
- Art. 20 — Elezioni europee, regionali, provinciali e comunali
- Art. 20-bis — Regolamenti di attuazione