Art. 16 — Norme finanziarie - Contributo per le elezioni europee
Articolo abrogato dal d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13.
Abrogato dal 28 dicembre 2013
Articolo abrogato dal d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13.
Abrogato dal 28 dicembre 2013
L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Vari Il cancelliere: Malvica Depositato in cancelleria il 26 marzo 1998. Il cancelliere: Malvica
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1993
urn:nir:stato:legge:1993-12-10;515~art16 · fonte su Normattiva