Art. 6 — Divieto di sondaggi
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Nei quindici giorni precedenti la data delle elezioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto, e' vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori. La diffusione e la pubblicazione dei risultati, anche parziali, dei sondaggi per le elezioni politiche devono essere accompagnate dalle seguenti indicazioni della cui veridicita' e' responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:
- a)soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si e' avvalso;
- b)committente ed acquirenti;
- c)numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
- d)domande rivolte;
- e)percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
- f)criteri seguiti per l'individuazione del campione;
- g)date in cui e' stato realizzato il sondaggio;
- h)metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati.
Testo in vigore dal 14 dicembre 1993 al 23 febbraio 2000
