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Nei quindici giorni precedenti la data delle elezioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto, e' vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori. La diffusione e la pubblicazione dei risultati, anche parziali, dei sondaggi per le elezioni politiche devono essere accompagnate dalle seguenti indicazioni della cui veridicita' e' responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

  • a)soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si e' avvalso;
  • b)committente ed acquirenti;
  • c)numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
  • d)domande rivolte;
  • e)percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
  • f)criteri seguiti per l'individuazione del campione;
  • g)date in cui e' stato realizzato il sondaggio;
  • h)metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati.

Testo in vigore dal 14 dicembre 1993 al 23 febbraio 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1993-12-10;515~art6 · fonte su Normattiva