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Entro trenta giorni dalla consultazione elettorale gli editori di quotidiani e periodici e i titolari di concessioni e di autorizzazioni per l'esercizio delle attivita' di diffusione radiotelevisiva devono comunicare ai Presidenti delle Camere nonche' al Collegio regionale di garanzia elettorale i servizi elettorali effettuati di cui all'articolo 2, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, gli spazi concessi a titolo gratuito o a tariffa ridotta, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, gli introiti realizzati ed i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti.

Testo in vigore dal 14 dicembre 1993 al 23 febbraio 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1993-12-10;515~art8 · fonte su Normattiva