Art. 8 — Obblighi di comunicazione
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Entro trenta giorni dalla consultazione elettorale gli editori di quotidiani e periodici e i titolari di concessioni e di autorizzazioni per l'esercizio delle attivita' di diffusione radiotelevisiva devono comunicare ai Presidenti delle Camere nonche' al Collegio regionale di garanzia elettorale i servizi elettorali effettuati di cui all'articolo 2, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, gli spazi concessi a titolo gratuito o a tariffa ridotta, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, gli introiti realizzati ed i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti.
Testo in vigore dal 14 dicembre 1993 al 23 febbraio 2000
