Art. 1 — Accesso ai mezzi di informazione
Non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi detta alla concessionaria del servizio pubblico le prescrizioni necessarie a garantire, in condizioni di parita' fra loro, idonei spazi di propa- ganda nell'ambito del servizio pubblico radiotelevisivo, nonche' l'accesso a tali spazi alle liste ed ai gruppi di candidati a livello regionale, e ai partiti o ai movimenti politici di riferimento a livello nazionale. La Commissione disciplina inoltre direttamente le rubriche elettorali ed i servizi o i programmi di informazione elettorale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nel periodo elettorale, in modo che siano assicurate la parita' di trattamento, la completezza e l'imparzialita' rispetto a tutti i partiti ed i movimenti presenti nella campagna elettorale. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 22 FEBBRAIO 2000, N. 28)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 22 FEBBRAIO 2000, N. 28)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 22 FEBBRAIO 2000, N. 28)). ((Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni di voto)), nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilita' di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dal comma 1 dell'articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialita' dell'informazione. Tale presenza e' vietata in tutte le altre trasmissioni. La disciplina del presente articolo si applica alle elezioni supplettive, limitatamente alla regione o alle regioni interessate.
Testo vigente dal 23 febbraio 2000
