Art. 5 — Arbitrato irrituale
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Nelle controversie riguardanti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile l'arbitrato irrituale e' ammesso soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero dai contratti e accordi collettivi. In questo ultimo caso, cio' deve avvenire senza pregiudizio della facolta' delle parti di adire l'autorita' giudiziaria. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N.80)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N.80)).
Testo in vigore dal 23 aprile 1998 al 24 maggio 2001
