È inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2113 cod. civ. (nel testo modificato dall'art. 6 della legge 11 agosto 1973, n. 533), sulla invalidità delle rinunzie e transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili, e sul termine per la relativa impugnazione, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 35 (comma primo), 36 (comma primo) e 38 (comma secondo) - in quanto sarebbe stato configurato un regime di annullabilità (e non di nullità) del negozio transattivo (con conseguente disparità di trattamento rispetto alle ipotesi generali di nullità delle transazioni relative a diritti sottratti alla disponibilità delle parti e dei contratti contrari a norme imperative di legge, di cui agli artt. 1966 e 1418 cod. civ.), da far valere, a pena di decadenza, nel termine di sei mesi (brevissimo se comparato al termine quinquennale di prescrizione previsto per l'azione di annullamento, ed assolutamente incongruo ed insufficiente) -, poiché, nel caso di specie, entrambe le parti hanno, entro quel termine, impugnato la transazione e riguardo al punto controverso (pagamento di somme pretese dalle parti nei rispettivi reciproci confronti) risulta privo di rilievo che il regime previsto dall'art. 2113 sia di nullità o di annullabilità, e che la dichiarazione di invalidità richiesta hinc et inde sia costitutiva o di accertamento, essendo l'effetto il medesimo. Cfr.: sent. n. 77 del 1974.
Art. 2113 c.c. · Art. 6 Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie · Art. 3 Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie · Art. 24 Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie