Disciplina delle cooperative di emigrazione

Art. 10 — Disposizioni transitorie

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Le societa' cooperative costituite, alla data di entrata in vigore della presente legge, agli scopi indicati nell'art. 1 o che comunque perseguono quegli scopi, debbono, entro due mesi dalla data stessa, denunciare la propria sussistenza, l'attivita' svolta ed i propositi di futuro sviluppo, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; le medesime societa' debbono, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvedere a modificare, occorrendo, il proprio statuto per uniformarlo alle disposizioni che precedono. Le cooperative che non ottemperino al disposto del precedente comma saranno sciolte d'ufficio, con la nomina di un liquidatore ove occorra. Lo stesso provvedimento puo' essere adottato nei confronti di quelle cooperative che risultassero in condizioni di irregolare funzionamento o per le quali risultasse impossibile o gravemente compromesso il raggiungimento dello scopo sociale. Le Prefetture provvederanno, ove non l'abbiano gia' fatto, a trasmettere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli atti relativi alle societa' cooperative di cui sopra iscritte nel registro.

Testo in vigore dal 17 gennaio 1955 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-12-04;1244~art10 · fonte del testo