Art. 1 — Statuto delle cooperative di emigrazione
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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2 versioni dal 1955
Confronto con la versione in vigore dal 17 gennaio 1955 al 16 dicembre 2010. 284 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Lo statuto delle societa' cooperative che si propongono la emigrazione all'estero dei propri soci per gestire ivi imprese in forma cooperativa, oltre ad uniformarsi alle disposizioni vigenti del Codice civile e delle leggi speciali in materia di cooperazione, deve contenere le seguenti clausole:
tolto: a) i versamenti dei soci in conto capitale debbono essere impiegati esclusivamente per le spese di costituzione ed organizzazione dell'ente e per quelle inerenti allo studio ed alla preparazione in patria del programma di lavoro all'estero;
tolto: b) altre eventuali somme, versate dai soci in conto anticipazione dello spese inerenti alla realizzazione dello scopo sociale, debbono essere depositate presso un Istituto di credito di diritto pubblico o di interesse nazionale, in conti individuali vincolati. Lo svincolo di tali somme e' subordinato ad autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. E' fatta eccezione per una quota non superiore al 10 per cento, che puo' essere impiegata, con consenso del socio e su richiesta del Consiglio di amministrazione, per le spese di cui al presente comma;
tolto: c) gli amministratori sono tenuti a prestare cauzione in misura non inferiore al decimo del capitale sociale, ed in ogni caso non inferiore a lire 500.000. Tale cauzione puo' essere prestata mediante deposito presso un Istituto di credito di diritto pubblico o di interesse nazionale, oppure mediante ipoteca o fidejussione bancaria. Essa puo' essere svincolata solo quando lo scopo sociale possa considerarsi raggiunto a giudizio insindacabile del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale provvede all'uopo mediante proprio decreto. La statuto delle societa' cooperative suddette deve in ogni caso contenere l'indicazione del Paese o dei Paesi esteri nei quali dovrebbero essere avviati i soci, nonche' della attivita' che esse intendono ivi esercitare.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-12-04;1244~art1 · fonte del testo