Art. 4 — Modalità per la costituzione
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1955
Confronto con la versione in vigore dal 17 gennaio 1955 al 16 dicembre 2010. 114 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli amministratori delle societa' di cui ai precedenti articoli debbono fare denuncia dell'avvenuta costituzione, entro quindici giorni dalla medesima, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale tramite l'Ufficio del lavoro della provincia dove e' stabilita la sedi sociale. Eguale obbligo hanno i notai che hanno rogato l'atto costitutivo. Questo e lo statuto non possono essere depositati presso la cancelleria del competente tribunale, ai fini della omologazione, se non unitamente alla copia autentica dell'autorizzazione, che il Ministero suddetto concede ai sensi del successivo art. 6. All'ufficio del lavoro deve essere anche comunicato, a cura degli amministratori, l'elenco nominativo dei soci con la qualifica professionale di ciascuno, come pure ogni successiva variazione della compagine sociale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-12-04;1244~art4 · fonte del testo