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Le indicazioni figuranti sul prodotto tessile debbono essere comprovabili dalle relative fatture. Ai fini di quanto previsto al comma precedente le fatture e le documentazioni tecniche ed amministrative quali progetti di fabbricazione, registri e note di fabbrica e magazzino, copie commissione, conferme di ordine e corrispondenza debbono essere conservati per almeno due anni a decorrere dalla data delle fatture di vendita emesse dal fabbricante, dall'importatore o dal grossista, con le quali si determina la data dell'immissione del prodotto al consumo finale.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1974 al 15 settembre 1977
