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Le indicazioni figuranti sul prodotto tessile debbono essere comprovabili dalle relative fatture. ((Quando i prodotti tessili sono commercializzati muniti di etichetta o contrassegno l'obbligo di cui ai precedente primo comma e le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 8, possono essere assolti, previo accordo con l'acquirente, dichiarando nella fattura che i prodotti sono stati consegnati dal venditore etichettati o contrassegnati a norma della legge)). Ai fini di quanto previsto al ((commi precedenti)) le fatture e le documentazioni tecniche ed amministrative quali progetti di fabbricazione, registri e note di fabbrica e magazzino, copie commissione, conferme di ordine e corrispondenza debbono essere conservati per almeno due anni a decorrere dalla data delle fatture di vendita emesse dal fabbricante, dall'importatore o dal grossista, con le quali si determina la data dell'immissione del prodotto al consumo finale.
Testo in vigore dal 15 settembre 1977 al 9 luglio 1999
