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La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge e' affidata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la esercita attraverso l'ispettorato tecnico dell'industria, avvalendosi eventualmente degli altri enti esistenti e sottoposti a vigilanza da parte del Ministero stesso, coadiuvato dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1974 al 4 gennaio 2018

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-11-26;883~art17 · fonte su Normattiva