Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria

Art. 12 — Imprese concessionarie di pubblicita

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Le imprese concessionarie di pubblicita', ove soggette all'obbligo dell'iscrizione al registro nazionale della stampa, sono tenute a depositare presso di esso, entro il 31 luglio di ciascun anno, il proprio bilancio, integrato da un allegato che evidenzi in modo analitico le risultanze contabili afferenti alla pubblicita' comunque effettuata sui giornali quotidiani e periodici. L'allegato e' compilato secondo un modello fissato a norma dell'articolo 7 e deve indicare nominativamente le testate delle quali la concessionaria ha l'esclusiva pubblicita', i minimi garantiti pattuiti, testata per testata, le entrate pubblicitarie di ogni testata, le modalita' di pagamento, le entrate della concessionaria stessa in relazione alle singole testate e i dati relativi all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13. ((I bilanci delle imprese concessionarie di pubblicita', integrati da un elenco che indichi le testate delle quali la concessionaria ha l'esclusiva della pubblicita', devono essere pubblicati, entro dieci giorni dall'avvenuto deposito presso il registro nazionale della stampa, su tutte le testate servite dall'impresa di pubblicita' che produce il bilancio)). Nessuna societa' concessionaria di pubblicita' puo' esercitare l'esclusiva per un numero di quotidiani la cui tiratura complessiva superi il trenta per cento di quella nazionale. ((La concessionaria di pubblicita' che, a norma dell'articolo 1, ottavo comma, controlli una impresa editrice o che sia controllata da una impresa editrice o da una persona giuridica o fisica che controlli una impresa editrice non puo' esercitare l'esclusiva pubblicitaria per giornali quotidiani la cui tiratura complessiva abbia superato il venti per cento della tiratura globale dei quotidiani nell'anno solare precedente)). E' vietato il collegamento o il controllo, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, di concessionarie di pubblicita' attraverso le quali si eserciti l'esclusiva in violazione delle norme sulla concentrazione di cui alla presente legge. Al fine degli accertamenti sulla concentrazione di cui ai commi precedenti le concessionarie di pubblicita' sono tenute a comunicare al servizio dell'editoria, per le iscrizioni nel registro di cui all'articolo 11, i dati relativi alla proprieta' ed alla gestione delle aziende stesse, nei medesimi casi previsti, per le aziende editoriali, dal sesto comma dell'articolo 1. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 10 GENNAIO 1985, N. 1)). Nel caso di minimi garantiti o di anticipazioni nel primo anno di pubblicazione di un quotidiano che superino gli introiti pubblicitari effettivi, l'eccedenza deve essere recuperata nell'anno successivo. In caso di violazione, la testata decade immediatamente da tutte le agevolazioni e da tutti gli incentivi previsti dalla presente legge e la concessionaria e' punita con la multa pari alla differenza fra la somma erogata e gli introiti effettivi dell'anno precedente e comunque non inferiore ai dieci milioni di lire.

Testo in vigore dal 13 gennaio 1985 al 23 dicembre 1996

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