Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' sostituito dal seguente: "I bilanci delle imprese concessionarie di pubblicita', integrati da un elenco che indichi le testate delle quali la concessionaria ha l'esclusiva della pubblicita', devono essere pubblicati, entro dieci giorni dall'avvenuto deposito presso il registro nazionale della stampa, su tutte le testate servite dall'impresa di pubblicita' che produce il bilancio". Il quarto comma dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' sostituito dal seguente: "La concessionaria di pubblicita' che, a norma dell'articolo 1, ottavo comma, controlli una impresa editrice o che sia controllata da una impresa editrice o da una persona giuridica o fisica che controlli una impresa editrice non puo' esercitare l'esclusiva pubblicitaria per giornali quotidiani la cui tiratura complessiva abbia superato il venti per cento della tiratura globale dei quotidiani nell'anno solare precedente". Il settimo comma dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' soppresso.

Testo vigente dal 12 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-01-10;1~art5 · fonte su Normattiva