Art. 17 — Prezzo dei giornali quotidiani
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Il Comitato interministeriale dei prezzi stabilisce ed aggiorna almeno una volta all'anno, sulla base degli accertati costi di produzione, il prezzo dei giornali quotidiani. Le imprese editrici di giornali quotidiani, che non si uniformano alle determinazioni di cui al precedente comma, perdono il diritto alle provvidenze di cui all'articolo 22, salvo che adottino un prezzo diverso per una sola testata e per non piu' di un giorno alla settimana o un prezzo inferiore di non oltre il venticinque per cento rispetto a quello stabilito dal Comitato interministeriale dei prezzi o un prezzo inferiore di non oltre il 50 per cento per testate che contengano in media non piu' di dodici pagine rapportate al formato di centimetri 43 per 59. Allo scadere del quinquennio previsto dall'articolo 22, il prezzo del giornale quotidiano e' libero.
Testo in vigore dal 6 agosto 1981 al 10 marzo 1987
