Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416

Art. 15 — Prezzo dei giornali quotidiani

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 17 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono sostituiti dai seguenti: "Le imprese editrici di giornali quotidiani che a partire dal 1 gennaio 1986 non si siano uniformate o non si uniformino alle determinazioni del Comitato interministeriale per i prezzi, di cui al precedente primo comma, adottate anteriormente al 31 dicembre 1985 e a quelle che saranno adottate dall'entrata in vigore della presente legge fino ai 31 dicembre 1987, perdono il diritto alle provvidenze di cui all'articolo 22 e successive modifiche, salvo che abbiano adottato o adottino un prezzo non superiore al quindici per cento, ovvero un prezzo maggiore per non piu' di un giorno alla settimana o un prezzo inferiore di non oltre il venticinque per cento, ovvero un prezzo inferiore di non oltre il cinquanta per cento per testate che contengono in media non piu' di sedici pagine rapportate al formato di centimetri 43 per 59. A partire dal 1 gennaio 1988 il prezzo del giornale e' libero".

Testo vigente dal 9 marzo 1987

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1987-02-25;67~art15 · fonte su Normattiva