Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria

Art. 19 — Esclusioni dall'applicazione della normativa

I quotidiani e i periodici pubblicati interamente in lingua estera nonche' le riviste con periodicita' mensile o che pubblichino meno di dodici numeri all'anno non sono soggetti agli obblighi stabiliti dalla presente legge. Per le testate di cui al comma precedente, l'adempimento da parte degli editori degli obblighi stabiliti dall'articolo 11 e' condizione per accedere alle provvidenze previste dalla presente legge. Dopo il primo anno dall'entrata in vigore della presente legge le provvidenze previste sono corrisposte a condizione che le aziende siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali.

Testo vigente dal 6 agosto 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-08-05;416~art19 · fonte su Normattiva