Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria

Art. 25 — Pubblicazioni di elevato valore culturale

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 agosto 1981 al 10 marzo 1987. Leggi il testo vigente →

Per il quinquennio decorrente dal 1 gennaio 1981, alle pubblicazioni periodiche che vengano riconosciute di elevato valore culturale, per il rigore scientifico con il quale viene svolta la trattazione degli argomenti, sono concessi contributi dell'ammontare complessivo di lire quattro miliardi in ragione d'anno. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il parere, espresso, nei termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, dalle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono stabiliti i criteri per la concessione dei contributi di cui al primo comma ed e' istituita una commissione incaricata di accertare i requisiti per l'ammissione ai contributi stessi e di predisporre i relativi piani di ripartizione.

Testo in vigore dal 6 agosto 1981 al 10 marzo 1987

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1981-08-05;416~art25 · fonte su Normattiva