Art. 18 — Pubblicazioni di elevato valore culturale
Il primo comma dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 1986 alle pubblicazioni periodiche, le cui pagine pubblicitarie siano state nell'anno precedente inferiori al 50 per cento delle pagine complessivamente pubblicate e che vengano riconosciute di elevato valore culturale per il rigore scientifico con il quale viene svolta la trattazione degli argomenti, sono concessi contributi dell'ammontare complessivo di lire quattro miliardi in ragione d'anno".
Testo vigente dal 9 marzo 1987
