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Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli, con l'esclusione dei giornalisti dipendenti delle imprese editrici di giornali periodici, e' data facolta' di optare, entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento di cui all'articolo 35 ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianita' contributiva richiesta, per i seguenti trattamenti:

  • a)per i lavoratori poligrafici, limitatamente al numero di unita' ammesse dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale: trattamento di pensione per coloro che possano far valere nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti almeno 384 contributi mensili ovvero 1664 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sulla base dell'anzianita' contributiva aumentata di un periodo pari a 3 anni; i periodi di sospensione per i quali e' ammesso il trattamento di cui al citato articolo 35 sono riconosciuti utili d'ufficio secondo quanto previsto dalla presente lettera; l'anzianita' contributiva non puo' comunque risultare superiore a 35 anni;
  • b)per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, limitatamente al numero di unita' ammesso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia al cinquantottesimo anno di eta', nei casi in cui siano stati maturati almeno diciotto anni di anzianita' contributiva, con integrazione a carico dell'INPGI medesimo del requisito contributivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 del regolamento adottato dall'INPGI e approvato con decreto interministeriale 24 luglio 1995, di cui e' data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 1995. L'integrazione contributiva a carico dell'INPGI di cui alla lettera b) del comma 1 non puo' essere superiore a cinque anni. Per i giornalisti che abbiano compiuto i sessanta anni di eta', l'anzianita' contributiva e' maggiorata di un periodo non superiore alla differenza fra i sessantacinque anni di eta' e l'eta' anagrafica raggiunta, ferma restando la non superabilita' del tetto massimo di 360 contributi mensili. Non sono ammessi a fruire dei benefici i giornalisti che risultino gia' titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o di forme sostitutive, esonerative o esclusive della medesima. I contributi assicurativi riferiti a periodi lavorativi successivi all'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia sono riassorbiti dall'INPGI fino alla concorrenza della maggiorazione contributiva riconosciuta al giornalista. La Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria corrisponde alla gestione pensionistica una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per la gestione medesima sull'importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato rapportati al mese. I contributi versati dalla Cassa integrazione guadagni sono iscritti per due terzi nella contabilita' separata relativa agli interventi straordinari e per il rimanente terzo a quella relativa agli interventi ordinari. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al presente articolo con la retribuzione si applicano le norme relative alla pensione di anzianita'. 5. Il trattamento di pensione di cui al presente articolo non e' compatibile con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione

Testo in vigore dal 5 aprile 2001 al 29 gennaio 2009

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Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1998 al 5 aprile 2001. 406 parole tolte, 194 parole aggiunte in 5 capoversi.

Ai lavoratori di cui ai precedenti articoliaggiunto: , con l'esclusione dei giornalisti dipendenti delle imprese editrici di giornali periodici, e' data facolta' di optare, entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento di cui … entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianita' contributiva richiesta, per i seguenti tolto: benefici aggiunto: trattamenti:

a) per i lavoratori poligraficiaggiunto: , limitatamente al numero di unita' ammesse dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale: trattamento di pensione per coloro che possano far valere nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia tolto: ed aggiunto: e i superstiti almeno tolto: 360 aggiunto: 384 contributi mensili ovvero tolto: 1.560 aggiunto: 1664 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto … aprile 1968, n. 488, sulla base dell'anzianita' contributiva aumentata di un periodo pari a tolto: cinque aggiunto: 3 anni; i periodi di sospensione per i quali e' ammesso il trattamento di cui al citato articolo 35 sono riconosciuti utili d'ufficio tolto: per il conseguimento del beneficio aggiunto: secondo quanto previsto dalla presente lettera; l'anzianita' contributiva non puo' comunque risultare superiore a tolto: quaranta anni; aggiunto: 35 anni;

b) per i giornalisti professionistitolto: , aggiunto: iscritti all'INPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, limitatamente al numero di unita' ammesso dal Ministero del lavoro e della previdenza … vecchiaia al cinquantottesimo anno di eta', nei casi in cui siano stati maturati almeno tolto: 18 aggiunto: diciotto anni di anzianita' contributiva, con integrazione a carico tolto: dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani 'Giovanni Amendola' (INPGI) aggiunto: dell'INPGI medesimo del requisito contributivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 del regolamento aggiunto: adottato dall'INPGI e approvato con decreto tolto: ministeriale 1 gennaio 1953, pubblicato aggiunto: interministeriale 24 luglio 1995, di cui e' data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. tolto: 10 del 14 gennaio 1953 aggiunto: 234 del 6 ottobre 1995. L'integrazione contributiva tolto: trova applicazione nella misura e secondo i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402. I termini di cui all'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, sono prorogati al 31 marzo 1998; il termine per l'emanazione di disposizioni correttive ai sensi dell'articolo 3, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, rela- tive al predetto decreto legislativo, e' prorogato al 30 giugno 1998;.

tolto: c) corresponsione fino al 31 dicembre 1986 nei casi previsti dalle lettere a) e b) da parte degli istituti previdenziali di una indennita' pari all'indennita' di anzianita' maturata per gli anni di servizio effettivamente prestati nella azienda, fino ad un massimo di dieci anni.

tolto: d) concessione di un credito agevolato alle condizioni previste dagli articoli 30 e 32 per le cooperative giornalistiche di cui all'articolo 6, fino ad un importo pari a quello complessivo della indennita' corrisposta ai sensi della lettera c), allo scopo di consentire al lavoratore di rilevare e costituire una azienda artigiana nel settore grafico, ovvero effettuare il proprio conferimento ad una cooperativa operante nello stesso settore. I lavoratori dipendenti da aziende per le quali il CIPI abbia accertato la sussistenza delle condizioni di cui al quinto comma dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e che abbiano maturato i necessari requisiti di anzianita' contributiva aggiunto: a carico dell'INPGI di cui alla lettera b) del comma 1 non puo' essere superiore a cinque anni. Per i giornalisti che abbiano compiuto i sessanta anni di eta', l'anzianita' contributiva e' maggiorata di un periodo non superiore alla differenza fra i sessantacinque anni di eta' e l'eta' anagrafica raggiunta, ferma restando la non superabilita' del tetto massimo di 360 contributi mensili. Non sono ammessi a tolto: godere, a domanda, dei benefici previsti dalle lettere a), b) e c) del precedente comma. I benefici previsti dalle lettere a) e b) non sono cumulabili con quelli previsti dalla lettera d), nonche' con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione. La cassa aggiunto: fruire dei benefici i giornalisti che risultino gia' titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o di forme sostitutive, esonerative o esclusive della medesima. I contributi assicurativi riferiti a periodi lavorativi successivi all'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia sono riassorbiti dall'INPGI fino alla concorrenza della maggiorazione contributiva riconosciuta al giornalista. La Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria corrisponde alla gestione pensionistica una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigoretolto: , per la gestione medesimatolto: , sull'importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato rapportati tolto: a aggiunto: al mese. I contributi versati dalla tolto: cassa per l'integrazione dei guadagni vengono aggiunto: Cassa integrazione guadagni sono iscritti per due terzi nella contabilita' separata relativa agli interventi straordinari e per il rimanente terzo tolto: in aggiunto: a quella relativa agli interventi ordinari. tolto: Il contributo addizionale a carico dei datori di lavoro ed il concorso dello Stato, previsti dall'articolo 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, sono devoluti alla cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria nella contabilita' relativa agli interventi straordinari. Il contributo addizionale, di cui al precedente comma, e' dovuto a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al presente articolo con la retribuzione si applicano le norme relative alla pensione di anzianita' tolto: di cui all'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153aggiunto: . 5. Il trattamento di pensione di cui al presente articolo non e' compatibile con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazionetolto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1981-08-05;416~art37 · fonte del testo