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L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI), che, a norma della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, gestisce in regime di sostitutivita' le forme di previdenza obbligatorie nei confronti dei giornalisti professionisti, provvede a corrispondere ai propri iscritti:

  • a)il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo 35;
  • b)la pensione anticipata di vecchiaia prevista dall'articolo 37. Gli oneri derivanti dalle suddette prestazioni sono a totale carico dell'Istituto. Resta confermato all'INPGI il compito di provvedere alla corresponsione ai giornalisti professionisti del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni e integrazioni, con finanziamento a totale carico del Fondo di garanzia per l'assicurazione contro la disoccupazione costituito presso l'Istituto medesimo a norma dei decreti ministeriali 24 novembre 1965 e 3 maggio 1977. Le forme previdenziali gestite dall'INPGI devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive.

Testo in vigore dal 6 agosto 1981 al 13 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1981-08-05;416~art38 · fonte su Normattiva