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((L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI), che, a norma della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, gestisce in regime di sostitutivita' le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti provvede ad analoga gestione anche per i giornalisti praticanti di cui all'articolo 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani provvede a corrispondere ai propri iscritti giornalisti professionisti:
- a)il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo 35;
- b)la pensione anticipata di vecchiaia prevista dall'articolo 37;
- c)l'indennita' prevista dall'articolo 37, lettera c). Gli oneri derivanti dalle prestazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma sono a totale carico dell'Istituto)). Resta confermato all'INPGI il compito di provvedere alla corresponsione ai giornalisti professionisti del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni e integrazioni, con finanziamento a totale carico del Fondo di garanzia per l'assicurazione contro la disoccupazione costituito presso l'Istituto medesimo a norma dei decreti ministeriali 24 novembre 1965 e 3 maggio 1977. Le forme previdenziali gestite dall'INPGI devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive. ((Il finanziamento delle prestazioni di cui al terzo comma del presente articolo deve considerarsi a totale carico del fondo di garanzia per l'assicurazione contro la disoccupazione fin dall'entrata in vigore della legge 5 novembre 1968, n. 1115, in considerazione dell'inapplicabilita' all'INPGI del disposto dell'articolo 9 della legge medesima)).
Testo in vigore dal 10 marzo 1987 al 1 gennaio 2001
