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La licenza di cui alla lettera a) del precedente articolo non puo' essere, indistintamente per tutti gli agenti, di durata superiore a 30 giorni. Quella di cui alla lettera b) non puo' essere di durata superiore a 30 giorni, se proposta dal sanitario dell'Amministrazione; essa invece, qualora venga proposta dalla Commissione medica ospedaliera di cui alla legge 11 marzo 1926, numero 416, puo' avere la durata massima di un anno, tranne che l'infermita' provenga da cause di servizio, nel qual caso non puo' superare i due anni. La concessione delle licenze, di cui al precedente articolo, e' di competenza del Ministero; e', invece, di competenza del direttore dell'istituto presso il quale l'agente presta servizio, se trattasi di licenza proposta dal sanitario dell'Amministrazione, che abbia la durata massima di 15 giorni.

Testo in vigore dal 10 marzo 1953 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1953-02-15;77~art2 · fonte del testo