Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 10 marzo 1953 al 16 dicembre 2010. 96 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Due o piu' periodi di licenza straordinaria per convalescenza, o, comunque, di non idoneita' al servizio nel Corpo, interrotti da un periodo di servizio attivo inferiore a sei mesi, si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo della durata della licenza. La durata complessiva di piu' periodi di licenza straordinaria per convalescenza o di inidoneita' al servizio anche se interrotti da periodi di servizio attivo superiori a sei mesi, non puo', comunque, superare in un quinquennio i due anni e mezzo; al loro termine il dipendente, se ritenuto temporaneamente inidoneo a riassumere servizio, e' licenziato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1953-02-15;77~art5 · fonte del testo