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Per effetto degli aumenti disposti nell'articolo precedente, l'ammontare complessivo dei canoni non puo' essere superiore a 51 volte l'ammontare dei canoni dovuti anteriormente al decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1956 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-12-27;1414~art4 · fonte del testo