Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 1951 al 22 dicembre 2008. 115 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il locatore ha diritto di rivalersi sui conduttori di alberghi, pensioni o locande, che non occupando l'intero immobile lo godono in comunione con altri inquilini, degli oneri a lui derivanti per il servizio di pulizia e di portierato, per il funzionamento e l'ordinaria manutenzione dell'ascensore, per la fornitura dell'acqua e della luce e per lo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, deduzione fatta del 20 per cento. Tale rivalsa per quanto concerne l'ascensore e' fatta in proporzione dell'uso che ciascun inquilino puo' farne, negli altri casi in proporzione del canone locatizio, ferme le diverse disposizioni che regolano il condominio. Il locatore deve comunicare ai conduttori le distinte delle spese per cui chiede la rivalsa.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-05-29;358~art4 · fonte del testo