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1. La condanna per uno dei reati previsti dalla presente legge comporta la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale e l'applicazione delle pene indicate agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale per la durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni. Nel corso del procedimento penale si applicano le disposizioni dell'articolo 290 del codice di procedura penale.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1992 al 1 luglio 1998
