Per il personale in servizio alla data indicata nel primo comma dell'articolo 2 la quota di contributo previdenziale obbligatorio a carico degli iscritti sara' determinata dalle amministrazioni di appartenenza, con le modalita' di cui al primo comma del successivo articolo 5 e dovra' essere obbligatoriamente recuperata in dodici rate mensili sul trattamento economico di attivita'. Il debito non, recuperato, in tutto o in parte sul trattamento economico di attivita', sara' recuperato in sede di liquidazione dell'indennita' di buonuscita. La quota di contributo previdenziale obbligatorio a carico del personale indicato nel precedente articolo 3 sara' computata in unica soluzione all'atto della riliquidazione dell'indennita' di buonuscita, con le modalita' di cui al successivo articolo 5. Al recupero di cui ai precedenti commi secondo e terzo provvedono direttamente le gestioni previdenziali interessate con trattenuta sugli importi comunque dovuti per indennita' di buonuscita. Qualora cio' non si renda possibile le gestioni previdenziali potranno richiedere trattenute mensili sulla pensione spettante agli iscritti ed ai loro aventi causa, salva, in ogni altre caso, l'applicazione delle norme di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Il recupero delle quote di contributo sara' effettuate per i periodi di iscrizione alle gestioni previdenziali decorrenti dal 1 giugno 1969. Le somme dovute a titolo di prestazione a norma del precedente articolo 3 e quelle dovute per contributi a norma del presente articolo non danno luogo a corresponsione di interessi.

Testo vigente dal 21 marzo 1980

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 62/1982

    Questione infondata
    25 marzo 1982

    Questione già dichiarata infondata. - S. n. 185/1981.

    Art. 103 cost. · Art. 5 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 185/1981

    Questione infondata
    10 dicembre 1981

    Se il nucleo centrale delle censure e` da ravvisare nel carattere accessorio degli interessi e, quindi, nella depauperazione della indennita` di buonuscita conseguente alla privazione degli interessi, chiara se ne deprende la inidoneita` degli artt. 1 comma 1, 3 comma 1, 24 e 102 comma 1 Cost. a fornire materia di discussione: l'art. 1 comma 1 per non essere il lavoro l'unico bene costituzionalmente garantito; l'art. 3 comma 1 perche` la mancata corresponsione degli interessi e` collegata alla riliquidabilita` della indennita` previo computo della tredicesima, contenute l'una e l'altra nel termine del 1^ giugno 1979; gli artt. 24, 42, 70 e 101 per i motivi esposti contestualmente per dichiarare infondata la censura concernente gli artt. 57 comma 2 d.l. n. 163 del 1979 e 6 comma 2 l. n. 75 del 1980; gli artt. 102 e 113 perche` la privazione degli interessi non e` causalmente collegata all'attribuzione della cognizione delle controversie sulla sorte alla giurisdizione esclusiva dei T.A.R.. Rimane l'art. 38 che, sancendo il diritto dei lavoratori all'assicurazione dei mezzi adeguati alle esigenze di vita, tra l'altro, in caso di vecchiaia, potrebbe indurre a ritenere che la improduttivita` di interessi renda inidonea la indennita` di buonuscita pur liquidata con l'inclusione della tredicesima mensilita`, ma della ipotizzata illazione non e` stata fornita prova, pur necessaria perche` non rientra essa in quelle nozioni di comune esperienza che non egent probatione. Ne` va dimenticato che nel campo delle attribuzioni patrimoniali a favore dei lavoratori aventi carattere retributivo (qualifica fatta propria da alcune ordinanze di rimessione in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte) costituisce ius receptum la inidoneita` dell'art. 36 Cost. a dire garantita la comprensione, nei trattamenti di fine rapporto, di ogni e qualsiasi componente della retribuzione (e quindi, in virtu` del novellato art. 429 comma 3 c.p.c., degli interessi). (Infondatezza delle questioni dell'art. 1 l. 13 agosto 1979, n. 374 nella parte in cui ha sanato gli effetti derivanti dall'applicazione dell'art. 55 ultimo comma d.l. n. 163 del 1979 sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 70 e 101 Cost. e dell'art. 4, ultimo comma l. 20 marzo 1980, n. 75, sollevata in riferimento agli artt. 1, 3, 24, 25, 38, 102 e 104 Cost.). - cfr. S. n. 115/1979

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 24 cost. · Art. 113 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1980-03-20;75~art4 · fonte su Normattiva