Coloro che conseguiranno tale giudizio di idoneita' potranno essere iscritti nell'albo previsto dall'art. 6 della legge 4 giugno 1934, n. 977, previo l'obbligo del pagamento della tassa di concessione governativa di cui al n. 202 della tabella, allegato A, al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 5 maggio 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-04-02;295~art2 · fonte del testo