Coloro che siano sprovvisti dei titoli di studio prescritti dalle lettere a) e b) dell'art. 3 della legge 4 giugno 1934, n. 977, e che alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana abbiano esercitato, da almeno tre anni, la professione di orchestrale, per poter continuare a far parte di orchestre devono chiedere ed ottenere apposito giudizio di idoneita'. Il giudizio di idoneita' sara' cosi' distinto:

  • a)idoneita' all'esercizio della professione di orchestre sinfoniche o liriche;
  • b)idoneita' all'esercizio della professione in orchestre di musica varia. Tale classificazione vale anche per le orchestre funzionanti alle dipendenze della R.A.I.

Testo vigente dal 5 maggio 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-04-02;295~art1 · fonte del testo