Coloro che siano sprovvisti dei titoli di studio prescritti dalle lettere a) e b) dell'art. 3 della legge 4 giugno 1934, n. 977, e che alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana abbiano esercitato, da almeno tre anni, la professione di orchestrale, per poter continuare a far parte di orchestre devono chiedere ed ottenere apposito giudizio di idoneita'. Il giudizio di idoneita' sara' cosi' distinto:
- a)idoneita' all'esercizio della professione di orchestre sinfoniche o liriche;
- b)idoneita' all'esercizio della professione in orchestre di musica varia. Tale classificazione vale anche per le orchestre funzionanti alle dipendenze della R.A.I.
Testo vigente dal 5 maggio 1953
