[1]Con decreto Reale saranno emanate, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per l'educazione nazionale e per le corporazioni, le norme complementari e di coordinamento che potranno occorrere per l'attuazione della presente legge.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 9 febbraio 1942-XX

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]MUSSOLINI - GRANDI - DI REVEL

[6]- BOTTAI - RICCI

[7]Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Testo vigente dal 25 marzo 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-02-09;194~art27 · fonte del testo