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Per la somministrazione dei fondi occorrenti alle rappresentanze diplomatiche ed agli uffici consolari nonche' per le altre spese da effettuarsi all'estero da parte del Ministero degli affari esteri e' istituito, presso la tesoreria centrale dello Stato, un conto corrente infruttifero intestato allo stesso Ministero. Il Ministero degli affari esteri versera' anticipatamente sul predetto conto, a carico dei competenti capitoli del proprio stato di previsione della spesa, le somme occorrenti al contabile del portafoglio per le operazioni di rimessa all'estero che lo stesso dovra' presumibilmente effettuare, comprese quelle relative al rimborso delle eventuali differenze di cambio. I versamenti di cui al comma precedente sono effettuati periodicamente sulla base di preventivi di massima disposti dal Ministero degli affari esteri. A valere sui fondi depositati sul conto corrente il Ministero degli affari esteri provvedera' periodicamente al rimborso al contabile del portafoglio del controvalore dei pagamenti in valuta dallo stesso in precedenza effettuati. Le operazioni effettuate dal contabile del portafoglio ai sensi del presente articolo sono soggette al controllo successivo dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti, istituito con legge 9 dicembre 1928, n. 2783.

Testo in vigore dal 14 febbraio 1985 al 25 luglio 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-02-06;15~art1 · fonte su Normattiva