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Per la somministrazione dei fondi occorrenti alle rappresentanze diplomatiche ed agli uffici consolari nonche' per le altre spese da effettuarsi all'estero da parte del Ministero degli affari esteri e' istituito, presso la tesoreria centrale dello Stato, un conto corrente infruttifero intestato allo stesso Ministero. ((Il Ministero degli affari esteri versera' anticipatamente sul conto corrente infruttifero intestato allo stesso Ministero, a carico dei competenti capitoli del proprio stato di previsione della spesa, le somme occorrenti al contabile del portafoglio per le operazioni di rimessa all'estero, applicando i vigenti cambi di finanziamento. Le eventuali differenze di cambio graveranno sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri)). I versamenti di cui al comma precedente sono effettuati periodicamente sulla base di preventivi di massima disposti dal Ministero degli affari esteri. A valere sui fondi depositati sul conto corrente il Ministero degli affari esteri provvedera' periodicamente al rimborso al contabile del portafoglio del controvalore dei pagamenti in valuta dallo stesso in precedenza effettuati. Le operazioni effettuate dal contabile del portafoglio ai sensi del presente articolo sono soggette al controllo successivo dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti, istituito con legge 9 dicembre 1928, n. 2783.

Testo in vigore dal 25 luglio 1995 al 1 marzo 2002

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-02-06;15~art1 · fonte su Normattiva