Art. 87
Modifiche alla legge 27 luglio 1999, n. 268, relativa alla disciplina delle «strade del vino» All'articolo 1 della legge 27 luglio 1999, n. 268, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. La somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni designate con denominazione di origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP) delle regioni cui appartengono le "strade del vino", non preparate o cucinate contestualmente alla somministrazione del vino, puo' essere esercitata dalle aziende agricole vitivinicole che insistono lungo le "strade del vino" di cui alla presente legge, previa presentazione al comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, fermo restando, in particolare, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari relativi alla somministrazione delle produzioni alimentari e conformemente alle normative regionali. 3-ter. La somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni a DOP o IGP di cui al comma 3-bis deve comunque rimanere secondaria rispetto all'attivita' prevalente e caratterizzante le aziende agricole vitivinicole aderenti alle "strade del vino". 3-quater. Alla somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni a DOP o IGP di cui al comma 3-bis non si applicano le norme sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287».
Testo vigente dal 28 dicembre 2016
