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Eseguita la prestazione, il comandante provinciale o il direttore del Centro studi ed esperienze, sulla base dell'effettivo impiego del personale, dei mezzi e del materiale, secondo i criteri indicati nel precedente articolo, provvede alla fatturazione della somma dovuta, richiedendo l'integrazione del deposito provvisorio o disponendo, mediante ordinativo modello 180 T firmato congiuntamente all'incaricato della direzione del servizio amministrativo-contabile, la restituzione della differenza fra la somma depositata e l'importo del servizio fatturato. Qualora per causa di forza maggiore o per altre particolari circostanze da vagliarsi dal comandante, il servizio gia' iniziato non possa essere portato a compimento, la somma da fatturare e' limitata all'importo delle spese sostenute dall'Amministrazione per la parte del servizio effettivamente reso. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734)).

Testo in vigore dal 25 novembre 1973 al 5 settembre 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 novembre 1973

Confronto con la versione in vigore dal 16 agosto 1965 al 25 novembre 1973. 134 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.

… e' limitata all'importo delle spese sostenute dall'Amministrazione per la parte del servizio effettivamente reso. tolto: Contemporaneamente agli adempimenti previsti dal primo comma, e con le indicate modalita', il comandante provinciale o il direttore del Centro studi ed esperienze provvede:

tolto: a) ai versamenti in Tesoreria, con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata delle somme dovute in conformita' della tabella di cui all'allegato n. 1 annesso alla presente legge, da destinarsi secondo le modalita' previste dal secondo e terzo comma del precedente articolo 5;

tolto: b) al versamento in Tesoreria, con imputazione al capitolo entrate eventuali del Tesoro, delle somme determinate in conformita' delle tabelle di cui agli allegati 2 e 3 annessi alla presente legge e di quelle complessive determinate in conformita' della tabella di cui all'allegato n. 1 annesso alla presente legge, per queste ultime quando le prestazioni sono rese nei turni ordinario o straordinario di servizio aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1965-07-26;966~art7 · fonte del testo