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Eseguita la prestazione, il comandante provinciale o il direttore del Centro studi ed esperienze, sulla base dell'effettivo impiego del personale, dei mezzi e del materiale, secondo i criteri indicati nel precedente articolo, provvede alla fatturazione della somma dovuta, richiedendo l'integrazione del deposito provvisorio o disponendo, mediante ordinativo modello 180 T firmato congiuntamente all'incaricato della direzione del servizio amministrativo-contabile, la restituzione della differenza fra la somma depositata e l'importo del servizio fatturato. Qualora per causa di forza maggiore o per altre particolari circostanze da vagliarsi dal comandante, il servizio gia' iniziato non possa essere portato a compimento, la somma da fatturare e' limitata all'importo delle spese sostenute dall'Amministrazione per la parte del servizio effettivamente reso. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734)).
Testo in vigore dal 25 novembre 1973 al 5 settembre 1985
