Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 settembre 1985 al 20 aprile 2006. Leggi il testo vigente →

Eseguita la prestazione, il comandante provinciale o il direttore del Centro studi ed esperienze, sulla base dell'effettivo impiego del personale, dei mezzi e del materiale, secondo i criteri indicati nel precedente articolo, provvede alla fatturazione della somma dovuta, richiedendo l'integrazione del deposito provvisorio o disponendo, mediante ordinativo modello 180 T firmato congiuntamente all'incaricato della direzione del servizio amministrativo-contabile, la restituzione della differenza fra la somma depositata e l'importo del servizio fatturato. Qualora per causa di forza maggiore o per altre particolari circostanze da vagliarsi dal comandante, il servizio gia' iniziato non possa essere portato a compimento, la somma da fatturare e' limitata all'importo delle spese sostenute dall'Amministrazione per la parte del servizio effettivamente reso. COMMA ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 8 agosto 1985, n. 425

2

La L. 8 agosto 1985, n. 425 ha disposto (con l'art. 1) che "Con effetto dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 2 della presente legge sono abrogati gli articoli 6, 7 ed 8 della legge 26 luglio 1965, n. 966".

Testo in vigore dal 5 settembre 1985 al 20 aprile 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 settembre 1985

Confronto con la versione in vigore dal 25 novembre 1973 al 5 settembre 1985.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 8 agosto 1985, n. 425

    La L. 8 agosto 1985, n. 425 ha disposto (con l'art. 1) che "Con effetto dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 2 della presente legge sono abrogati gli articoli 6, 7 ed 8 della legge 26 luglio 1965, n. 966".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1965-07-26;966~art7 · fonte del testo