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Eseguita la prestazione, il comandante provinciale o il direttore del Centro studi ed esperienze, sulla base dell'effettivo impiego del personale, dei mezzi e del materiale, secondo i criteri indicati nel precedente articolo, provvede alla fatturazione della somma dovuta, richiedendo l'integrazione del deposito provvisorio o disponendo, mediante ordinativo modello 180 T firmato congiuntamente all'incaricato della direzione del servizio amministrativo-contabile, la restituzione della differenza fra la somma depositata e l'importo del servizio fatturato. Qualora per causa di forza maggiore o per altre particolari circostanze da vagliarsi dal comandante, il servizio gia' iniziato non possa essere portato a compimento, la somma da fatturare e' limitata all'importo delle spese sostenute dall'Amministrazione per la parte del servizio effettivamente reso. COMMA ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 8 agosto 1985, n. 425
2La L. 8 agosto 1985, n. 425 ha disposto (con l'art. 1) che "Con effetto dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 2 della presente legge sono abrogati gli articoli 6, 7 ed 8 della legge 26 luglio 1965, n. 966".
Testo in vigore dal 5 settembre 1985 al 20 aprile 2006
