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L'eventuale integrazione del deposito provvisorio, di cui al precedente articolo, deve essere effettuata dagli interessati entro dieci giorni dalla fatturazione del servizio reso. Per le riscossioni delle somme dovute a titolo d'integrazione si applicano le norme previste dal testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Testo in vigore dal 16 agosto 1965 al 5 settembre 1985

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-07-26;966~art8 · fonte su Normattiva