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L'eventuale integrazione del deposito provvisorio, di cui al precedente articolo, deve essere effettuata dagli interessati entro dieci giorni dalla fatturazione del servizio reso. Per le riscossioni delle somme dovute a titolo d'integrazione si applicano le norme previste dal testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 8 agosto 1985, n. 425
2La L. 8 agosto 1985, n. 425 ha disposto (con l'art. 1) che "Con effetto dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 2 della presente legge sono abrogati gli articoli 6, 7 ed 8 della legge 26 luglio 1965, n. 966".
Testo in vigore dal 5 settembre 1985 al 20 aprile 2006
