Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 settembre 1985 al 20 aprile 2006. Leggi il testo vigente →

L'eventuale integrazione del deposito provvisorio, di cui al precedente articolo, deve essere effettuata dagli interessati entro dieci giorni dalla fatturazione del servizio reso. Per le riscossioni delle somme dovute a titolo d'integrazione si applicano le norme previste dal testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 8 agosto 1985, n. 425

2

La L. 8 agosto 1985, n. 425 ha disposto (con l'art. 1) che "Con effetto dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 2 della presente legge sono abrogati gli articoli 6, 7 ed 8 della legge 26 luglio 1965, n. 966".

Testo in vigore dal 5 settembre 1985 al 20 aprile 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-07-26;966~art8 · fonte su Normattiva