Art. 16 — Omessa notificazione di notizie utili alla difesa o alla organizzazione civile - Sanzioni
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Chiunque, appartenendo ad un ente mobilitato ed avendone l'obbligo, ometta di notificare, a chi di ragione, dati o elementi relativi a persone o cose la cui mancanza possa recare un qualsiasi pregiudizio alla difesa o alla organizzazione civile del Paese, e' punito con l'arresto fino ad un anno, o con l'ammenda sino a lire 5000, salvo che la omissione costituisca altro piu' grave reato previsto dalla presente o da altre leggi.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1932 al 18 gennaio 1943
