Disciplina di guerra

Art. 16 — Omessa notificazione di notizie utili alla difesa o alla organizzazione civile - Sanzioni

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 gennaio 1943 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Provvedimento abrogato dal regio decreto 31 ottobre 1942, n. 1611.

Abrogato dal 18 gennaio 1943

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 gennaio 1943

Confronto con la versione in vigore dal 26 gennaio 1932 al 18 gennaio 1943. 71 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Chiunque, appartenendo ad un ente mobilitato ed avendone l'obbligo, ometta di notificare, a chi di ragione, dati o elementi relativi a persone o cose la cui mancanza possa recare un qualsiasi pregiudizio alla difesa o alla organizzazione civile del Paese, e' punito con l'arresto fino ad un anno, o con l'ammenda sino a lire 5000, salvo che la omissione costituisca altro piu' grave reato previsto dalla presente o da altre leggi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 31 OTTOBRE 1942, N. 1611

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1931-12-14;1699~art16 · fonte del testo