Art. 18
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[1]Incompatibilita' della condizione di mobilitato civile col servizio alle armi.
[2]La condizione di mobilitato civile sussiste solo in quanto il soggetto non abbia in atto obbligo di servizio alle armi. In caso di chiamata o di richiamo alle armi del mobilitato civile, la condizione di mobilitato civile cessa alle ore 24 del giorno che precede la vigilia di quello stabilito per la presentazione alle armi.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1932 al 18 gennaio 1943
