Art. 18
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 gennaio 1943 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal regio decreto 31 ottobre 1942, n. 1611.
Abrogato dal 18 gennaio 1943
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 gennaio 1943 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal regio decreto 31 ottobre 1942, n. 1611.
Abrogato dal 18 gennaio 1943
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1932
Confronto con la versione in vigore dal 26 gennaio 1932 al 18 gennaio 1943. 65 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Incompatibilita' della condizione di mobilitato civile col servizio alle armi.
tolto: La condizione di mobilitato civile sussiste solo in quanto il soggetto non abbia in atto obbligo di servizio alle armi. In caso di chiamata o di richiamo alle armi del mobilitato civile, la condizione di mobilitato civile cessa alle ore 24 del giorno che precede la vigilia di quello stabilito per la presentazione alle armi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 31 OTTOBRE 1942, N. 1611
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1931-12-14;1699~art18 · fonte del testo