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[1]Obblighi dei gia' mobilitati civili in caso di congedamento dal servizio militare - Sanzioni.

[2]I mobilitati civili chiamati o richiamati in servizio militare, che per qualsiasi motivo dopo l'incorporazione cessino dal servizio stesso mentre continua nel Paese lo stato di mobilitazione civile, e che per disposizioni di legge o contrattuali non abbiano obbligo di ripresentarsi all'ente od associazione cui appartenevano o da cui dipendevano, debbono, entro tre giorni dal loro congedamento, darne notizia all'ente od associazione suddetti per iscritto con lettera raccomandata o a mezzo del Comitato di resistenza civile. Coloro che non ottemperano a tale obbligo sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

Testo in vigore dal 26 gennaio 1932 al 18 gennaio 1943

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1931-12-14;1699~art20 · fonte del testo