Art. 20
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[1]Obblighi dei gia' mobilitati civili in caso di congedamento dal servizio militare - Sanzioni.
[2]I mobilitati civili chiamati o richiamati in servizio militare, che per qualsiasi motivo dopo l'incorporazione cessino dal servizio stesso mentre continua nel Paese lo stato di mobilitazione civile, e che per disposizioni di legge o contrattuali non abbiano obbligo di ripresentarsi all'ente od associazione cui appartenevano o da cui dipendevano, debbono, entro tre giorni dal loro congedamento, darne notizia all'ente od associazione suddetti per iscritto con lettera raccomandata o a mezzo del Comitato di resistenza civile. Coloro che non ottemperano a tale obbligo sono puniti con l'arresto fino ad un anno.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1932 al 18 gennaio 1943
