Art. 20
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 gennaio 1943 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal regio decreto 31 ottobre 1942, n. 1611.
Abrogato dal 18 gennaio 1943
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 gennaio 1943 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal regio decreto 31 ottobre 1942, n. 1611.
Abrogato dal 18 gennaio 1943
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1932
Confronto con la versione in vigore dal 26 gennaio 1932 al 18 gennaio 1943. 104 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Obblighi dei gia' mobilitati civili in caso di congedamento dal servizio militare - Sanzioni.
tolto: I mobilitati civili chiamati o richiamati in servizio militare, che per qualsiasi motivo dopo l'incorporazione cessino dal servizio stesso mentre continua nel Paese lo stato di mobilitazione civile, e che per disposizioni di legge o contrattuali non abbiano obbligo di ripresentarsi all'ente od associazione cui appartenevano o da cui dipendevano, debbono, entro tre giorni dal loro congedamento, darne notizia all'ente od associazione suddetti per iscritto con lettera raccomandata o a mezzo del Comitato di resistenza civile. Coloro che non ottemperano a tale obbligo sono puniti con l'arresto fino ad un anno.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 31 OTTOBRE 1942, N. 1611
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1931-12-14;1699~art20 · fonte del testo